Scambio di informazioni fiscali: escluse le sanzioni se le comunicazioni saranno inviate entro il 28 febbraio 2021
In merito alle comunicazioni “DAC 6” – riferite allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri – “Non si darà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 12 del D.Lgs. del 30 luglio 2020, n. 100, qualora le predette comunicazioni saranno effettuate entro il 28 febbraio 2021”: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa pubblicato venerdì.
In materia sarà emanata un’apposita circolare che tiene conto dei commenti pervenuti. Al riguardo si ricorda quanto segue:
- la Direttiva Dac 6 ha per oggetto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri, in recepimento delle raccomandazioni formulate in ambito Ocse;
- sulla base della citata Direttiva, i contribuenti e gli intermediari sono tenuti a comunicare alle amministrazioni finanziarie i meccanismi transfrontalieri. Successivamente, le informazioni relative a tali meccanismi verranno scambiate in maniera automatica dalle amministrazioni finanziarie degli Stati membri;
- lo scambio automatico di informazioni ha luogo entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre in cui le informazioni sono state comunicate all’Amministrazione.
Il primo scambio automatico, per effetto dell’opzione esercitata dall’Italia sulla base del disposto della Direttiva n. 2020/876/UE, sarà effettuato entro il 30 aprile 2021.
Il primo scambio, in particolare, riguarderà le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica comunicati nel primo trimestre 2021, nonché quelli attuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunicati entro il 30 gennaio 2021 e quelli la cui prima fase è stata attuata tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della Direttiva, cioè i meccanismi transfrontalieri attuati a decorrere dal 25 giugno 2018.