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Sanzioni amministrative a confronto post riforma fiscale

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Il D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111” ha apportato diverse modifiche al D.Lgs. n. 471/1997, rivedendo anche le sanzioni amministrative in materia di imposte dirette e Iva.

Soffermiamoci sulle varie ipotesi di dichiarazione infedele, confermando altresì le differenziazioni del trattamento sanzionatorio evidenziato nella circolare n. 42/E del 2016  a seconda se l’errore è corretto entro o oltre 90 giorni dalla sua commissione.

Ipotesi violazione Sanzione pre-riforma Sanzione post-riforma dal 1° settembre 2024
 

Infedeltà dichiarativa Redditi e Irap

dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150
Infedeltà dichiarativa-nuova ipotesi  

 

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50% delle imposte dovute, se non sono dovute imposte sanzione di 150 euro.

Infedeltà dichiarativa sanata entro i termini dell’accertamento – prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.
La violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Dal 135% al 270%

 

Dal 105 al 140%
La maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000.

L’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente.

Riduzione sanzione di 1/3, dunque dal 60% al 120% della maggior imposta dovuta/della differenza di credito utilizzato. Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250 Riduzione sanzione di 1/3, 46,47% della maggior imposta dovuta/della differenza di credito utilizzato. Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250

 

 

 

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