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Sanatoria: pre-compilate monche dei dati necessari, in caso di integrativa

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Il ravvedimento speciale (introdotto durante la conversione del c.d. Decreto “Omnibus”) è accessibile ai soli soggetti ISA, che aderiranno al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025. L’accesso all’istituto avrebbe dovuto essere facilitato da Sogei, con la messa a disposizione della scheda di sintesi nei cassetti fiscali dei contribuenti.

Gli operatori, tuttavia, fanno rilevare come sia necessaria un’attività di revisione dei dati messi a disposizione, dato che il calcolo dell’imposta sostitutiva della sanatoria 2018-2022 riporta numerosi errori.

Spesso i dati mancano perché l’annualità è stata interessata da un’integrativa o una dichiarazione tardiva. A volte perché l’ISA era stato escluso per il COVID; alcuni segnalano che l’annualità se già interessata da accertamento viene esclusa a priori dall’Amministrazione.

Ricordiamo come l’attività legata alla sanatoria comporta per i professionisti coinvolti:

  1. lo studio della normativa del D.Lgs. n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2024 (molto lacunosa);
  2. la verifica dei requisiti di accesso al CPB e di conseguenza al regime del ravvedimento – con l’invio del quadro P compilato entro il 31 ottobre 2024;
  3. la verifica della convenienza a sanare e il contatto diretto con il cliente (l’invio di informative ai clienti massive si mostra spesso poco efficace – l’invio massivo via WhatsApp ai clienti, in un canale dedicato, da un account business potrebbe essere l’alternativa);
  4. la verifica dei dati della pre-compilata presente nei cassetti fiscali dei contribuenti (dal 14 ottobre 2024);
  5. il conteggio della sostitutiva dovuta ai fini IRES/IRPEF e IRAP (due conteggi distinti con regole diverse – si pensi all’aliquota e all’importo minimo versabile e distinto per annualità);
  6. la verifica che non siano stati notificati PVC, schemi d’atto o atti di recupero crediti entro il 9 ottobre 2024 per l’anno 2018 o entro il 31 marzo 2025 per gli anni 2019-2022;
  7. la predisposizione e invio di un modello di adesione telematico (ancora sconosciuto, dato che il Provvedimento dell’Agenzia Entrate di prossima emanazione deve ancora essere pubblicato);
  8. l’elaborazione e la stampa di 24 F24 o di un F24 con l’importo dovuto e il relativo addebito al contribuente – per i soggetti “trasparenti” il provvedimento attuativo dovrà chiarire se al versamento dell’imposta sostitutiva dovranno provvedere i soci o se, invece, vi dovrà procedere il soggetto che ha accettato “a monte” il Cpb e quindi direttamente la società partecipata;
  9. la verifica che le rate siano effettivamente pagate dal 31 marzo 2025 sino al 2027 (allo scadere dell’ultima rata); il mancato pagamento totale delle 24 rate fa, infatti, decadere dalla sanatoria (non dal CPB) senza alcuna possibilità di rimborso;
  10. la verifica che non si abbiano cause di decadenza ex art. 22 dal CPB, che comportano anche la decadenza dalla sanatoria per tutti gli anni interessati.

Tutto questo in poco più di 13 giorni lavorativi, in vista della scadenza del 31 ottobre 2024. Le software house non saranno in grado di elaborare i dati prima della prossima settimana, tra l’altro.

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