Sanatoria: il nuovo calcolo della sostitutiva, dopo il D.L. n. 155/2024 23 Ottobre 2024
Il D.L. n. 155/2024, c.d. Decreto “Collegato alla Manovra 2025” ha ampliato l’ambito soggettivo del regime del ravvedimento per i periodi d’imposta 2018-2022, introdotto dall’art. 2-quater, D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto “Omnibus”).
Ha previsto che possono accedere anche coloro che hanno cause di esclusione nel quinquennio e in particolare con queste regole:
CAUSE DI ESCLUSIONE ISA | PERIODO D’IMPOSTA | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Collegate all’emergenza Covid-19 | |||||
Diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nell’anno di riferimento rispetto al 2019 | 15 | 15 | |||
Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2019 | 16 | 16 | |||
Soggetti che esercitano in via prevalente le attività individuate da determinati codici ATECO | 17 | 17 | |||
Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2021 | 15 | ||||
Periodo di non normale svolgimento dell’attività | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mentre le cause di esclusione collegate all’emergenza Covid-19 sono individuate in via tassativa le situazioni che possono indurre a un periodo di non normale svolgimento dell’attività, non sono individuate in modo specifico, e possono essere le più disparate:
- impresa in liquidazione ordinaria o in procedura concorsuale;
- attività produttiva non iniziata in quanto l’impianto produttivo è ancora in costruzione, non sono state rilasciate le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività o è stata svolta solo attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività;
- si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
- l’imprenditore individuale/società hanno concesso in affitto l’unica azienda;
- la sospensione dell’attività ai fini amministrativi, con comunicazione alla CCIAA;
- modifica dell’attività esercitata in corso d’anno;
- interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari (professionisti);
- eventi sismici con danneggiamento dei locali tali da renderli inagibili, o danni rilevante le scorte di magazzino e simili.
Nuove aliquote per la sostitutiva – Il nuovo comma 6-ter introdotto all’art. 2-quater individua le imposte sostitutive dovute in seguito alla adesione alla sanatoria in presenza esclusione da ISA. In generale, la base imponibile dell’imposta sostitutiva da versare e l’aliquota dell’imposta sostitutiva sono collegate al punteggio ISA raggiunto in ogni periodo d’imposta.
In presenza di una causa di esclusione da ISA non si ha un voto ISA e, quindi, il legislatore ha forfettizzato detti importi. Viene previsto che ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché ai fini IRAP sono individuate come segue:
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – L’imposta sostitutiva di redditi/relative addizionali va determinata applicando:
- alla base imponibile costituita dal 25% del reddito dichiarato nell’annualità
- l’imposta sostitutiva ai fini delle imposte dirette e relative addizionali pari al 12,5%
- diminuita del 30%.
Rimane applicabile l’importo minimo dell’imposta sostitutiva pari a € 1.000.
Imposta sostitutiva dell’IRAP – L’imposta sostitutiva dell’IRAP va determinata applicando:
- alla base imponibile costituita dal 25% del valore della produzione dichiarato nell’annualità
- l’imposta sostitutiva ai fini dell’IRAP pari al 3,9%
- diminuita del 30%.
A differenza rispetto ai redditi non applicabile alcuna imposta minima.
Voto ISA | reddito maggiorato/VP | Imp. sostitutiva | Riduz. forf. | |||||
redditi | minimo | IRAP | Redd./IRAP | |||||
10 | 5% | 10% | 1.000 | 3,9% | anni 2020 e 2021:
30% |
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≥ | 8 | < | 10 | 10% | ||||
≥ | 6 | < | 8 | 20% | 12% | |||
≥ | 4 | < | 6 | 30% | 15% | |||
≥ | 3 | < | 4 | 40% | ||||
< | 3 | 50% | ||||||
Causa di esclusione
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25% | 12,5% | 30% |