Occorre “realizzare al più presto la Flat Tax per imprese, lavoratori e famiglie, come da contratto di governo”: lo ha dichiarato il vicepremier, Matteo Salvini, commentando i dati positivi sul Pil.
Si ricorda che l’art. 1, commi da 9 a 11 e da 17 a 22, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto la “tassa piatta” al 15 per cento per partite Iva e piccole imprese che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi fino a 65mila euro; a tal fine sono stati sostituiti i commi 54 e seguenti all’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- la misura è destinata ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso dei descritti limiti di fatturato. A tal fine non rilevano i componenti positivi di cui all’art. 9-bis, comma 9, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
- in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
- non possono peraltro applicare l’imposta sostitutiva in esame:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno Stato UE o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano – contemporaneamente all’esercizio dell’attività – a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir, oppure che controllano (anche indirettamente) srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili (seppur indirettamente) a quelle svolte dalle partite Iva destinatarie del nuovo regime forfettario;
- le persone fisiche che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro;
- dal 1° gennaio 2020, per chi percepisce compensi oltre 65mila e fino a 100mila euro scatterà un’imposta sostitutiva pari al 20 per cento.