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Ruolo determinante per l’approvazione dell’emendamento a favore degli Esperti contabili

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Con l’informativa n. 148 del 5 dicembre 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esprime la propria soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento al c.d. “decreto Anticipi” grazie al quale anche gli esperti contabili, ossia gli iscritti alla sezione B dell’Albo, potranno depositare i bilanci.

Nel corso dell’iter di conversione del D.L. n. 145/2023, grazie al contributo del CNDCEC, è stato approvato in Senato un emendamento che permette anche agli esperti contabili di effettuare il deposito dei bilanci e di altri documenti societari (per la cui redazione la legge non contempli espressamente l’intervento di un notaio).

La misura va a modificare l’art. 31, commi 2-quater e 2-quinques, della L. n. 340/2000 che, nella sua attuale formulazione, prevede la possibilità di depositare i bilanci e di richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari “da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società”.

Si tratta di una misura di estrema rilevanza, precisa il CNDCEC, in quanto amplia meritoriamente l’ambito di attività professionale degli esperti contabili, riconoscendone evidentemente competenza e preparazione.

“È questo il motivo che ci ha spinti a sostenerlo e avallarlo convintamente”, si legge nel documento “anche nella fase finale del suo percorso parlamentare, allorquando su di esso erano da alcune parti emersi dubbi che abbiamo fugato senza indugio. Il nostro intervento ne ha consentito di fatto l’approvazione, a dimostrazione dell’impegno costante del Consiglio nazionale nel portare avanti un proficuo confronto con gli interlocutori istituzionali”.

Critiche alla norma, invece, giungono da ADC, AIDC, ANC e UNGDCEC che, con comunicato del 6 dicembre 2023, esprimono la loro perplessità, leggendo nell’emendamento “tentativi di prevaricazione delle attività che sono esclusive dei Commercialisti e di pochi altri professionisti qualificati… Il tentativo di erosione delle attività riservate avviene proprio all’indomani della recentissima sentenza 46703 – 23 della Cassazione, nella quale chiaramente viene ribadito che queste attività qualificate come di comprovata e riconosciuta competenza tecnica spettino (come previsto dal D.Lgs 139/2005) agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili”.

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