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R&S, sprint per la sanatoria

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Conto alla rovescia fino al 31 ottobre per sanare, volontariamente, le indebite compensazioni dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) relativi al periodo 2015-2019. Alle imprese che ritengono di aver commesso errori in sede di determinazione dell’incentivo, di aver svolto attività diverse da quelle ritenute agevolabili dalle Linee Guide del Mimit del 4 luglio 2024, ovvero sulla ricerca commissionata, non resta che aderire alla procedura di riversamento di cui all’art. 5, comma 7-12 del d.l. n. 146/2021. Il beneficio è rappresentato dal fatto di dover versare solo l’importo del credito fruito e non anche le sanzioni e gli interessi.

La procedura. Entro il 31 ottobre, in via telematica, deve essere presentata un’apposita istanza, utilizzando il modello approvato con il provv. dell’agenzia delle entrate n. 188987 del 1/6/2022, così come aggiornato dal provv. dell’agenzia delle entrate n. 169262 del 29/3/2024 .

Ambito di applicazione. Il riversamento interessa i crediti d’imposta disciplinati dall’art. 3 del d.l. n. 145/2013, quindi quelli relativi al periodo 2015-2019, per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono state sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di R&S; (ii) è stato applicato l’art. 3, comma 1-bis del d.l. n. 145/2013 (ricerca commissionata da soggetti esteri) in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 72  della l. n. 145/2018); (iii) sono stati commessi errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità; (iv) sono stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Si ricorda che nel modello è prevista una sezione denominata “Dichiarazione analitica” in cui il contribuente deve illustrare le ragioni per le quali aderisce alla procedura. La sanatoria interessa solo i crediti “fruiti” – quindi, quelli compensati in F24 – fino alla data del 22/10/2021.

Esclusioni. Non si può aderire alla procedura di riversamento nel caso in cui il credito compensato sia già stato contestato con un atto di recupero ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22/10/2021. Per “definitivi” si intendono gli atti o provvedimenti non più soggetti ad impugnazione o definitivi con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato (provv. ade del 176/2022).

La regolarizzazione non è ammessa nel caso in cui il credito d’imposta risulti il frutto di condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti ovvero mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d’imposta. Nel caso in cui fosse presentata istanza di adesione alla procedura, questa decadrebbe nel momento in cui l’ufficio accertasse successivamente una delle condotte sopra citate.

Versamenti. Il credito va riversato in un’unica soluzione entro il 16/12/2024 ovvero in 3 rate, la prima entro la data citata e le altre entro il 16/12/2025 e 16/12/202. Si pagano gli interessi legali. Qualora non venga pagata una rata, la procedura non si perfeziona e le somme dovute saranno iscritte a ruolo.

Non è ammessa la rateizzazione nel caso in cui i crediti risultino già accertati con atto di recupero o impositivo non definitivi al 22/10/2021 ovvero, sempre a tale data, contestati, con consegna del PVC. Si ricorda che è preclusa la possibilità di compensare con mod. F24 gli importi da versare.

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