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Rottamazione-ter, per i debiti contributivi Durc in regola con la dichiarazione di adesione

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Anche ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – di cui all’art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente.

Il Durc non è quindi subordinato all’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai fini della definizione medesima. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato.

Lo prevede un emendamento al D.L. n. 119/2018 , approvato nei giorni scorsi dal Senato e ora all’esame della Camera.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. la dichiarazione di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando l’apposita modulistica;
  2. la domanda – accompagnata da un documento di identità – potrà essere consegnata presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione (esclusa la regione Sicilia) oppure trasmessa alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione competente;
  3. la presentazione della dichiarazione di adesione determina:
    a. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
    b. la sospensione – fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute – degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
    c. l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
    d. il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
    e. la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008).

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