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Rottamazione-ter, in arrivo un’ulteriore proroga delle scadenze per la regolarizzazione degli anni 2020, 2021 e 2022

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Un emendamento al disegno di legge A.S. 2505, di conversione del decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) – approvato dalla Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato – prevede un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022. In particolare:

  • le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
  • le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
  • le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022
    (si ricorda che l’art. 1 del D.L. 146/2021 aveva prorogato la scadenza per il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 al 9 dicembre 2021).

Anche a tali termini si applica il periodo di “tolleranza” di 5 giorni previsto dall’art. 3, comma 4-bis, del D.L. n. 119/2018.

Si prevede inoltre l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate a seguito dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 68, comma 3, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 23 aprile 2020, n. 24 ). Restano comunque definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate.

Il decreto “Sostegni-ter” dispone inoltre che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (sale da ballo discoteche e locali assimilati), sono sospesi i termini relativi al versamento:

  • delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
  • dell’Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.
    I versamenti sospesi dovranno essere effettuati – senza applicare sanzioni ed interessi – entro il 16 settembre 2022.

Con un emendamento al decreto “Sostegni-ter”, approvato ieri, viene prevista la proroga della sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte, comprese le addizionali, e dell’Iva di competenza del mese di gennaio 2022, comprendendo anche quelli riferiti alle mensilità di febbraio e marzo e il differimento del termine di corresponsione dei versamenti sospesi, (attualmente fissato al 16 settembre 2022) al 16 ottobre 2022.

Il testo del decreto, sul quale sarà probabilmente posta la questione di fiducia, è atteso oggi all’Aula del Senato per il primo passaggio parlamentare. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il 28 marzo 2022.

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