Rottamazione-ter, il Fisco conferma la tolleranza dei versamenti effettuati entro il 5 agosto
“Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero”: lo ha precisato Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso un comunicato stampa diffuso ieri, con il quale si ricorda la scadenza del 31 luglio 2019 per pagare la prima rata della “rottamazione-ter” delle cartelle, confermando l’applicabilità del ritardo minimo (cinque giorni) previsto dal decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019.
Ai sensi dell’art. 3, comma 14-bis , del D.L. 23 ottobre 2019, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, infatti, “Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi”.
Il pagamento della prima o unica rata per i contribuenti che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018 e a cui Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato la “Comunicazione delle somme dovute” – cioè la lettera con il dettaglio degli importi da pagare e i bollettini delle rate secondo il piano di pagamenti scelto in fase di adesione – può essere effettuato:
- presso la propria banca;
- presso gli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill;
- con il proprio internet banking;
- presso gli uffici postali e le tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa.
Si ricorda inoltre che:
- si può pagare anche agli sportelli dell’Agente della riscossione;
- con il nuovo servizio “ContiTu”, poi, il contribuente può scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”. In tal caso sarà indicato un nuovo totale con i relativi bollettini RAV indispensabili per poter saldare i debiti prescelti;
- in caso di presentazione della dichiarazione di adesione sia alla rottamazione-ter, sia al “saldo e stralcio”, indicando le stesse cartelle in entrambe le domande, è stata data prevalenza alla richiesta di “saldo e stralcio” e quindi la Comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il prossimo 31 ottobre.