Rottamazione-ter e “saldo e stralcio”, entro domani 31 luglio le domande per chi usufruisce della riapertura dei termini
| News
Scade domani, 31 luglio, il termine per la presentazione della domanda di accesso alla rottamazione-ter e al “saldo e stralcio”, per effetto della riapertura dei termini prevista dall’art. 16-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto “Crescita”), convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Al riguardo si precisa quanto segue:
- la riapertura dei termini riguarda esclusivamente i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione alla “rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio”, presentata entro lo scorso 30 aprile 2019;
- le dichiarazioni di adesione “tardive” – vale a dire inoltrate dopo il 30 aprile scorso – non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle Entrate-Riscossione che, entro il 31 ottobre 2019, invierà le relative risposte in merito all’accoglimento e agli importi dovuti;
- le nuove domande per l’adesione alla sanatoria dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2019, utilizzando i seguenti modelli:
- Modello DA-2018-R – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolta (“Rottamazione ter”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 – riapertura termini;
- Modello DA-LS-R – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione ter”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore – riapertura termini;
- Modello DA-SA-ST-R – Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all’art. 1 commi 184 e 185 della legge n. 145/2018 riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (“saldo e stralcio”) – riapertura termini;
- la domanda può essere presentata:
- online tramite il servizio “Fai D.A. te”;
- tramite posta elettronica certificata alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento;
- presso gli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).
Per quanto riguarda in particolare il saldo e stralcio, si ricorda che:
- sono ammessi alla definizione i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni. Sono ricompresi anche i debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, ferme restando le altre condizioni previste dalla norma;
- vi possono accedere le persone fisiche che versano in una “grave e comprovata situazione di difficoltà economica”;
- sussiste una “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” qualora l’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non sia superiore a 20mila euro. Versano inoltre in tale situazione i soggetti nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della Legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- sono esclusi i debiti di cui all’art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- in sede di definizione agevolata non sono dovuti gli importi relativi a:
- sanzioni;
- interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- sanzioni aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Si ricorda infine che, sempre sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile richiedere, entro le ore 9.00 di oggi, martedì 30 luglio, il prospetto informativo con l’elenco delle cartelle “rottamabili”. In alternativa, sarà necessario richiederlo presso gli uffici territoriali dell’Agenzia.