Rottamazione-ter, alla nuova scadenza del 1° marzo 2021 non si applicano i 5 giorni di tolleranza
L’art. 4 del decreto “Ristori-quater” (D.L. n. 157/2020) ha differito dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine di versamento relativo:
- alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5 del D.L. 119/2018, e art. 16-bis del D.L. n. 34/2019);
- al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193 , Legge n. 145/2018).
Il termine del 10 dicembre 2020 era stato fissato dall’art. 68, comma 3 , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).
Ora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha confermato che alla nuova scadenza del 1° marzo 2021 non si applicano i 5 giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis , del D.L. 119/2018.
Di conseguenza, in caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 1° marzo 2021 o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Si ricorda inoltre che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La proroga di cui sopra si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, anche:
- ai soggetti che operano nei settori economici di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto “Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020;
- agli esercenti servizi di ristorazione operanti nelle zone “rosse” ed “arancioni”, come individuate alla data del 26 novembre 2020.