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Rottamazione-quater: serve la revoca della domanda per non perdere la vecchia dilazione

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La presentazione dell’istanza di rottamazione-quater, commi 232252 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, sospende le rateazioni in corso per gli stessi debito oggetto di sanatoria. La sospensione opera, ai sensi del comma 243 della Legge citata, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di rottamazione.

Alla stessa data del 31 luglio, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Laddove le rateazioni in corso riguardino sia debiti rottamabili che debiti non rottamabili, ad esempio perché alcuni di essi non rientrano nel periodo agevolato 1° gennaio del 2000-30 giugno 2022, il contribuente deve comunque proseguire con il pagamento delle rate per la parte relativa ai carichi non ammissibili alla definizione agevolata.

A ogni modo, per conoscere i debiti che rientrano nella Definizione agevolata, il contribuente può richiedere il ”Prospetto informativo” tramite area riservata o tramite il form in area pubblica. L’attivazione del servizio per richiedere il prospetto è stata comunicata ieri dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Detto ciò, il contribuente potrebbe avere ripensamenti circa l’adesione alla definizione agevolata e decidere di proseguire con la rateazione “ordinaria”.

Ebbene, a tal proposito, è utile riprendere i chiarimenti forniti dall’allora Equitalia, rispetto alla rottamazione, ex art. 6 del D.L. n. 193/2016, nel corso di un incontro con il CNDCEC di Roma.

In tale sede era stato chiarito che:

“Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata”.

Da qui, a seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.

Tali indicazioni sono da rapportare alla data del 30 aprile, termine entro il quale può essere presentata istanza di rottamazione. La revoca deve essere fatta entro tale data.

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