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“Rottamazione-quater”, proroga del Superbonus e nuovi termini di notifica delle cartelle

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È stata approvata ieri da Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sulla Nota di aggiornamento al Def 2021, che prevede l’estensione del Superbonus fino al 31 dicembre 2023 con un ampliamento della platea dei beneficiari.

Nella risoluzione di maggioranza si richiede al Governo, nel prorogare il Superbonus, l’impegno a valutare la possibilità di estenderlo anche agli immobili in stato di degrado, cd. collabenti, non accatastati o accatastati tra quelli che non producono reddito, con l’obiettivo di un miglioramento energetico effettivo del maggior numero di immobili oggi esistenti.

Riguardo allo stop delle cartelle esattoriali e alla previsione di una “rottamazione-quater”, il Ministro dell’economia Daniele Franco, in audizione alle Camere, ha assicurato che il Governo sta valutando “se possa essere considerata qualche ulteriore spalmatura degli oneri”, anche se “bisogna muovere gradualmente verso una situazione di normalità, in cui famiglie e imprese devono pagare le cartelle emesse dall’Agenzia delle entrate”. Gli interventi su rate e sanatorie potrebbero confluire nel decreto fiscale o nella manovra di bilancio.

Con riferimento alla definizione agevolata delle cartelle, si ricorda che l’art. 1-sexies del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) ha disposto lo slittamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” delle cartelle esattoriali e al “Saldo e stralcio” per i contribuenti in difficoltà economica sospese da febbraio 2020. In particolare, la norma stabilisce che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate – di cui agli artt. 3 e 5 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, all’art. 16-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, e all’art. 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018 e quindi con l’applicazione del periodo di tolleranza di cinque giorni, entro i seguenti termini:

  • 31 luglio 2021 (2 agosto come primo giorno feriale) relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio e 31 marzo 2020;
  • 31 agosto 2021 relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  • 30 settembre 2021 relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  • 31 ottobre 2021 relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
  • 30 novembre 2021 relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.

L’art. 9 del medesimo D.L. 73/2021 ha inoltre disposto la proroga fino al 31 agosto 2021 della sospensione dei termini di versamento di cui all’art. 68, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

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