Rottamazione-quater. Probabile proroga al 15 settembre
Si fa sempre più probabile una proroga della 5ª rata della rottamazione delle cartelle, art. 1, commi 231–252, Legge n. 197/2022 in scadenza al 31 luglio.
Rottamazione delle cartelle (scadenze 2024) | ||
Contribuenti “ordinari” | 1ª, 2ª e 3ª rata | 15 marzo |
4ª rata | 31 maggio | |
5ª rata | 31 luglio | |
6ª rata | 30 novembre | |
Contribuenti dei territori alluvionati | 1ª e 2ª rata | 15 marzo |
3ª rata | 31 maggio | |
4ª rata | 31 agosto | |
5ª rata | 31 ottobre |
La Commissione Bilancio del Senato, con un’osservazione inserita nel parere fornito sullo schema di Decreto recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale, ha suggerito al Governo di valutare un possibile rinvio della rata in scadenza al 31 luglio (5 agosto con la tolleranza minima di 5 giorni).
La Commissione Bilancio del Senato suggerisce una proroga al 15 settembre o anche oltre.
Intanto si attende qualche novità sulla notizia di una possibile nuova rottamazione delle cartelle: rottamazione-quinquies.
Si parla di un’estensione dell’ambito oggettivo dei carichi ammessi alla sanatoria: si dovrebbe passare dall’attuale limite del 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023. Resta ancora da capire se la nuova rottamazione riguarderà però solo il periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023 oppure se coprirà anche i carichi 1° gennaio 2000-30 giugno 2022 già ammessi all’attuale rottamazione-quater.
Dovrebbe essere confermata l’esclusione per i carichi relativi a:
- risorse proprie tradizionali UE di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020);
- IVA riscossa all’importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (di cui all’art. 16 del Regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
L’esclusione vale anche in riferimento a multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.