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Rottamazione-quater. Probabile proroga al 15 settembre

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Si fa sempre più probabile una proroga della 5ª rata della rottamazione delle cartelle, art. 1, commi 231252, Legge n. 197/2022 in scadenza al 31 luglio.

Rottamazione delle cartelle (scadenze 2024)
Contribuenti “ordinari” 1ª, 2ª e 3ª rata 15 marzo
4ª rata 31 maggio
5ª rata 31 luglio
6ª rata 30 novembre
Contribuenti dei territori alluvionati 1ª e 2ª rata 15 marzo
3ª rata 31 maggio
4ª rata 31 agosto
5ª rata 31 ottobre

La Commissione Bilancio del Senato, con un’osservazione inserita nel parere fornito sullo schema di Decreto recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale, ha suggerito al Governo di valutare un possibile rinvio della rata in scadenza al 31 luglio (5 agosto con la tolleranza minima di 5 giorni).

La Commissione Bilancio del Senato suggerisce una proroga al 15 settembre o anche oltre.

Intanto si attende qualche novità sulla notizia di una possibile nuova rottamazione delle cartelle: rottamazione-quinquies.

Si parla di un’estensione dell’ambito oggettivo dei carichi ammessi alla sanatoria: si dovrebbe passare dall’attuale limite del 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023. Resta ancora da capire se la nuova rottamazione riguarderà però solo il periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023 oppure se coprirà anche i carichi 1° gennaio 2000-30 giugno 2022 già ammessi all’attuale rottamazione-quater.

Dovrebbe essere confermata l’esclusione per i carichi relativi a:

  • risorse proprie tradizionali UE di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020);
  • IVA riscossa all’importazione;
  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (di cui all’art. 16 del Regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

L’esclusione vale anche in riferimento a multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

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