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Rottamazione-quater. Possibile nuova remissione in bonis per i decaduti

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Il Governo sta lavorando ad un emendamento al D.L. n. 215/2023 , c.d. decreto Milleproroghe con il quale disporre la remissione in bonis per il pagamento delle prime due rate della rottamazione delle cartelle (ex lege n. 197/2022 ).

Un intervento in tal senso si era avuto già con il D.L. n. 145/2023 , c.d. decreto Anticipi, che aveva rimandato al 18 dicembre il versamento della prima e della seconda rata della rottamazione delle cartelle scadute rispettivamente al 31 ottobre (6 novembre con i 5 gg. di tollerenza) e al 30 novembre scorso (5 dicembre con i 5 gg. di tolleranza). Per la proroga al 18 dicembre non hanno trovato applicazione i 5 gg di tolleranza.

Per quanto riguarda l’emendamento, si discute sulla possibilità di riammettere alla rottamazione delle cartelle coloro i quali, una volta presentata istanza di adesione, non hanno provveduto al pagamento della prima delle due rate e che dunque sono decaduti dalla sanatoria. La data per effettuare il versamento dovrebbe coincidere con il termine del 31 marzo 2024.

A ogni modo, servirà il lasciapassare preventivo della Ragioneria generale dello Stato.

La proroga potrebbe riguardare anche i contribuenti residenti nei territori alluvionati (vedi allegato 1 , decreto  n. 61/2023) per i quali tutti i termini legati alla definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi. Infatti, per tali soggetti la prima rata scadeva al 31 gennaio, ma in applicazione dei cinque giorni di tolleranza, saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il 5 febbraio 2024.

Per il resto dei contribuenti invece entro il 28 febbraio 2024 si dovrà andare alla cassa per la terza rata.

Sempre per i territori alluvionati, nell’emendamento al D.L. Milleproroghe, addirittura potrebbe essere prevista la riapertura del termine per presentare istanza di rottamazione delle cartelle. La precedente scadenza era fissata al 30 settembre.

Rottamazione-quater Legge di bilancio 2023
Sanatoria  Rottamazione cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS (se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione) per debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 
Imposte, tasse e tributi definibili Imposte dirette, IVA ed IRAP, tributi locali, contributi previdenziali, ecc. anche rispetto ai contributi previdenziali dovuti alle casse private (se queste aderiscono entro il 31 gennaio 2023).
Debiti esclusi
  • Risorse comunitarie quali dazi e accise;
  • imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art. 14 del regolamento CE n. 659/99;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Scadenza pagamenti
  • Unica soluzione, entro il 18 dicembre 2023, ovvero,
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10%.

 

Unica o prima rata 18 dicembre 2023
2° rata
Restanti 16, nei 4 anni successivi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre

 

Decadenza sanatoria Mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di una delle rate del piano di dilazione.

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