Rottamazione-quater: oggi, 6 novembre, ultima chiamata
Oggi, 6 novembre, scade la prima o unica rata della rottamazione delle cartelle, ex Legge n. 197/2022.
Non sono ammessi ulteriori ritardi né parziali pagamenti. Non trova applicazione la disciplina del c.d. lieve inadempimento (ex art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973).
È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 S.p.A. e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione, dove l’accesso è consentito esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Sportello territoriale” oppure tramite il contact center al numero 060101.
La scadenza successiva è fissata al 30 novembre 2023 mentre le restanti rate andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
Anche per le richiamate scadenze valgono i cinque giorni di tolleranza previsti dalla Legge n. 197/2022.
In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Rottamazione-quater: Legge di Bilancio 2023 | |||||||
Sanatoria | Rottamazione cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS (se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione) per debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. | ||||||
Imposte, tasse e tributi definibili | Imposte dirette, IVA ed IRAP, tributi locali, contributi previdenziali, ecc. Anche rispetto ai contributi previdenziali dovuti alle casse private (se queste hanno aderito entro il 31 gennaio 2023). | ||||||
Debiti esclusi |
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Debti vs Enti di previdenza privati | Tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro lo scorso 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (PEC). | ||||||
Scadenza Pagamenti |
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Decadenza sanatoria | Mancato, ovvero insufficiente o tardivo, versamento superiore a cinque giorni dell’unica rata, ovvero di una di una delle rate del piano di dilazione. | ||||||
Somme dovute |
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Sanzioni non amministrative | Rispetto a tale tipo di carichi, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. | ||||||
Somme non dovute |
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