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Rottamazione-quater: oggi, 6 novembre, ultima chiamata

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Oggi, 6 novembre, scade la prima o unica rata della rottamazione delle cartelle, ex Legge n. 197/2022.

Non sono ammessi ulteriori ritardi né parziali pagamenti. Non trova applicazione la disciplina del c.d. lieve inadempimento (ex art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973).

È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 S.p.A. e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione, dove l’accesso è consentito esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Sportello territoriale” oppure tramite il contact center al numero 060101.

La scadenza successiva è fissata al 30 novembre 2023 mentre le restanti rate andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

Anche per le richiamate scadenze valgono i cinque giorni di tolleranza previsti dalla Legge n. 197/2022.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Rottamazione-quater: Legge di Bilancio 2023
Sanatoria  Rottamazione cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS (se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione) per debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 
Imposte, tasse e tributi definibili Imposte dirette, IVA ed IRAP, tributi locali, contributi previdenziali, ecc. Anche rispetto ai contributi previdenziali dovuti alle casse private (se queste hanno aderito entro il 31 gennaio 2023).
Debiti esclusi
  • Risorse comunitarie quali dazi e accise;
  • imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art. 14 del regolamento CE n. 659/1999;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, alle ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Debti vs Enti di previdenza privati  Tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro lo scorso 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (PEC).
Scadenza Pagamenti
  • Unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10%.
Pagamenti rottamazione delle cartelle
1° e 2° rata 31 ottobre-30 novembre.
rate successive 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

 

Decadenza sanatoria Mancato, ovvero insufficiente o tardivo, versamento superiore a cinque giorni dell’unica rata, ovvero di una di una delle rate del piano di dilazione.
Somme dovute
  • Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.
Sanzioni non amministrative  Rispetto a tale tipo di carichi, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Somme non dovute 
  • Le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto;
  • gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo;
  • le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999);
  • l’aggio della riscossione.

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