Rottamazione-quater e stralcio dei mini-ruoli: possibili anche se i Comuni non si avvalgono di AdER
Nella conversione del Decreto Bollette, in corso di conclusione, è stata introdotta una novità in tema di definizione agevolata: si estendono ai Comuni che non si avvalgono di Agenzia Entrate Riscossione le previsioni agevolative relative:
- all’azzeramento dei mini ruoli, di valore non superiore a 1.000 euro,
- e alla rottamazione-quater.
Si tratta di una facoltà, non di un obbligo, dunque, da esercitare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge di conversione. I Comuni avranno ampi poteri per disciplinare le regole applicative della rottamazione, a partire dalle scadenze di riferimento e dal numero delle rate per il pagamento del dovuto.
Per lo stralcio dei mini ruoli deve trattarsi di affidamenti eseguiti entro il 31 dicembre 2015, con importo residuo fino a 1.000 euro.
Nel caso della riscossione diretta dei Comuni o affidata ai privati abilitati, non esistendo la fase dell’affidamento, dovrebbe essere rilevante la data di emissione dell’ingiunzione, risultante da data certa (es. numero e data di protocollo).
Gli enti locali potranno scegliere tra tre possibilità:
- l’annullamento totale del debito residuo;
- l’annullamento parziale, limitato alle somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale (per esempio, sanzioni e interessi);
- il non esercizio della facoltà, con l’effetto che il debito resta intatto.
Per la rottamazione-quater, la norma stabilisce che le amministrazioni locali possano deliberare lo stralcio parziale delle ingiunzioni emesse o delle partite affidate entro il 30 giugno 2022. In caso di somme oggetto di ingiunzioni fiscali, dovrebbe rilevare l’emissione dell’atto (non la notifica) entro il 30 giugno 2022.
In caso di accertamenti esecutivi, con riscossione coattiva:
- effettuata da privati abilitati, dovrebbe rilevare la trasmissione del carico da parte del Comune;
- direttamente dal Comune, il perimetro della sanatoria dovrebbe includere gli accertamenti per i quali, al 30 giugno 2022, sono scaduti, i 60 giorni dalla notifica, previsti ai fini dell’attivazione della riscossione coattiva.
I Comuni hanno libertà di stabilire sia il numero delle rate di pagamento, che le scadenze per la presentazione delle istanze e per la comunicazione delle somme dovute. La definizione riguarda sempre la sanzione più le spese di notifica e quelle esecutive.