Rottamazione-quater: arriva finalmente la proroga ufficiale al 30 giugno
L’art. 4 del D.L. n. 51 del 10 maggio 2023, pubblicato in G.U. n. 108 del 10 maggio 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, proroga ufficialmente l’adesione alla rottamazione-quater per i contribuenti interessati.
Si legge: “1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aportate le seguenti modificazioni: a) al comma 232, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente il 31 ottobre»; b) al comma 233, le parole: «1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»; c) ai commi 235 e 237, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; d) al comma 241, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»; e) al comma 243, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».”
Termine | Adempimento | Soggetto | Indicazioni |
1.1.2000 – 30.06.2022 | Consegna del ruolo/affidamento del credito | Ente creditore | Non rileva la notifica dell’atto |
30.06.2023 | Presentazione dell’istanza | Contribuente | Termine da intendersi come decadenziale |
30.09.2023 | Liquidazione delle rate | Agenzia delle Entrate-Riscossione | – |
31.10.2023 | Pagamento in unica soluzione o della prima rata | Contribuente | Termine decadenziale |
30.11.2023 | Pagamento della seconda rata | Contribuente | Termine decadenziale |
Rate di pari importo con scadenza 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 dal 2024 | Contribuente | Termine decadenziale |
Si ricorda che, riguardo l’ambito applicativo, la rottamazione-quater va applicata:
Tipologia imposte | Rottamazione |
Imposte e tributi di ogni genere | Sì |
IVA | Sì |
IVA all’importazione | No |
Contributi INPS e INAIL | Sì |
Contributi dovuti alle Casse professionali private | Cassa forense |
Ente di previdenza dei biologi | |
Cassa dei ragionieri | |
Ente di previdenza dei veterinari | |
Istituto di previdenza dei giornalisti | |
Recupero aiuti di Stato | No |
Dazi doganali | No |
Accise | Sì |
Tributi ed entrate locali (riscossi da Agenzia delle Entrate-Riscossione) | Sì |
Tributi ed entrate locali (riscossi in proprio o tramite concessionari locali) | No |
Sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive | Per interessi e aggi |
Sanzioni codice della strada | Per interessi e aggi |
Il decreto entra in vigore l’11 maggio 2023.