Rottamazione, entro venerdì 7 dicembre il versamento delle rate scadute
I contribuenti che avevano aderito alla “rottamazione-bis” (cioè la definizione agevolata disciplinata dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172), ma non sono riusciti a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, possono regolarizzare la propria situazione entro il prossimo 7 dicembre. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre.
In caso di regolarizzazione entro la citata scadenza del 7 dicembre, è previsto il rientro automatico nei benefici previsti dalla “rottamazione-ter”: è quanto prevede l’art. 3 del decreto collegato alla Manovra 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119). Lo ha ricordato l’Agenzia Entrate-Riscossione con il Comunicato Stampa 30 novembre 2018 , precisando che il versamento delle rate dovute consente l’automatico differimento degli eventuali successivi pagamenti delle somme residue “rottamate” (in scadenza a novembre 2018 e febbraio 2019) che saranno ripartiti in 5 anni a partire dal 31 luglio 2019.
I contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata potranno pagare il solo importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
La norma precisa inoltre quanto segue:
- ai fini di tale riammissione alla definizione agevolata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova comunicazione (consultabile anche nell’area riservata del portale dell’AdeR), contenente il differimento dell’importo residuo da pagare relativamente alla “rottamazione bis”;
- tale somma sarà ripartita in 10 rate di pari importo (quindi nell’arco di 5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019;
- a decorrere dal 1° agosto 2019 si applicheranno gli interessi nella misura dello 0,3 per cento;
- le rate dovranno essere pagate utilizzando i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento entro il 7 dicembre delle rate della “rottamazione-bis” in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, per gli stessi carichi non sarà possibile accedere alla “rottamazione-ter”; pertanto Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione ordinarie.
Le modalità per la regolarizzazione sono ricordate anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.