Rottamazione-bis, la norma è costituzionale
Con l’ordinanza 8 gennaio 2019, n. 32/2019 , depositata venerdì 1° marzo, la Consulta ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa alla “rottamazione-bis”. Con riferimento al trasferimento delle competenze da Equitalia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (aspetto posto al centro della questione di legittimità, sollevata dalla Regione Toscana), i giudici delle leggi, in particolare, hanno sottolineato che il Legislatore è intervenuto al fine di “evitare che l’ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della riforma strutturale”.
Per quanto riguarda inoltre la “rottamazione-ter” (disciplinata dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 2019, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) si ricorda quanto segue:
- la definizione è ammessa per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- la domanda di accesso alla sanatoria dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando i seguenti modelli (ai quali va allegato un documento di identità):
– DA-2018, per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
– DA-2018-D, per la definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea; - nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire;
- la presentazione della dichiarazione di adesione determina:
a. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
b. la sospensione – fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute – degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
c. l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
d. il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
e. la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008).