Riversamento credito d’imposta R&S: I rata entro il 16 dicembre
Entro il prossimo 16 dicembre dovrà essere versata la prima rata del quantum da pagare ai fini del riversamento del credito d’imposta R&S, la cui adesione andava espressa con istanza presentata all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 31 ottobre.
Con la procedura di riversamento spontaneo (art. 5, commi da 7 a 12, D.L. n. 146/2021) possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. n. 145/2013).
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la procedura medesima, ossia fino al 22 ottobre 2021.
Tuttavia, in vista della scadenza del 16 dicembre l’impresa potrebbe valutare delle alternative rispetto alla procedura di riversamento.
Riversamento credito d’imposta R&S e alternative operative | |
Cosa | Riversamento credito d’imposta R&S senza sanzioni e interessi. |
Soggetti interessati | Contribuenti che intendono riversare il credito maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale n. 146/2021). |
Situazioni sanabili |
|
Esclusioni | La procedura di riversamento non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del Decreto. Si veda il provvedimento, Agenzia delle Entrate, provv. n. prot. 188987/2022. |
Esclusioni per condotte fraudolente | Condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché ipotesi di mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. |
Versamenti (è esclusa la compensazione) |
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. |
Risvolti penali | Il perfezionamento della procedura (integrale pagamento) esclude la punibilità per il delitto di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. |
Alternative da valutare |
|