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Rivalutazione TFR. Imposta sostitutiva da versare entro il 18 dicembre

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C’è tempo fino al 18 dicembre per il versamento da parte dei datori di lavoro dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del trattamento di fine rapporto, TFR. Il termine ordinario sarebbe quello del 16 dicembre che quest’anno però cade di sabato. Cosicchè la scadenza è spostata a lunedì 18.

In base alle indicazioni di cui all’art. 2120 del codice civile che disciplina la rivalutazione del TFR, il trattamento con esclusione della quota maturata nell’anno, è oggetto di rivalutazione al 31 dicembre di ogni anno:

  • con l’applicazione di un coefficiente composto da un tasso pari all’1,5 per cento e da uno che varia,
  • pari al 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai ed  impiegati,  accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione  del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno  precedente.  Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

La rivalutazione opera sul TFR accantonato dal datore di lavoro e rimasto in azienda, nonché su quello versato al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti.

Il D.Lgs. n. 47/2000, all’art. 11, comma 3,  fissa la misura dell’imposta sostitutiva da versare sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR.

In particolare, l’imposta applicata è pari al 17%.

Il versamento deve essere effettuato nei seguenti termini:

  • entro il 16 dicembre dell’anno n, l’acconto;
  • entro il 16 febbraio dell’anno n+1, il saldo.

L’acconto è commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del TFR che viene interamente destinato al fondo pensione.

L’acconto da versare a dicembre si può determinare utilizzando due metodi alternativi:  storico o previsionale.

In applicazione del metodo storico, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dell’anno. Con il metodo previsionale invece l’acconto è determinato tenendo conto del 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto.

In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso.

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