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Rivalutazione delle cripto-attività: c’è tempo fino al 15 novembre

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Salvo ulteriori dilazioni, il 15 novembre 2023 scade il termine per il versamento dell’imposta sostituiva dovuta in caso di opzione per l’affrancamento delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023.

L’art. 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023) aveva incluso tra i redditi diversi la categoria costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta (nuova lettera c-sexies, art. 67, comma 1, TUIR).

Il comma 133 della Legge prevede inoltre la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di:

  • rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse
  • a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva del 14%.

Infine, il comma 146, dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 dispone che, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’art. 13 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle criptoattività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

L’opzione per l’affrancamento in sintesi
Art. 1, comma 133, della legge n. 197/2022 Introduce un meccanismo di rideterminazione opzionale del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, il quale presenta alcune similitudini con quello a sua volta introdotto ex novo dalla stessa legge per le partecipazioni quotate.

Si assume in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame all’1.1.2023, assoggettato a tali fini ad una imposta sostitutiva del 14%.

Ambito soggettivo Il regime opzionale riguarda i soggetti che non detengono le cripto-attività in regime di impresa.
Ambito oggettivo Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta. L’operazione non deve necessariamente coinvolgere la globalità delle cripto-attività possedute, né altrettanto necessariamente un loro sottoinsieme (es. tutte le valute virtuali possedute, o tutti i NFT). Al contrario, è possibile rivalutare, ad esempio, la valuta virtuale A ma non le valute virtuali B e C, e così via.

Secondo quanto chiarito con la recente circolare n. 30/E/2023, sono affrancabili esclusivamente le cripto-attività per cui non sono stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale (si tratta di un paletto ulteriore, rispetto a quanto previsto dalla normativa).

Base imponibile imposta sostitutiva La base imponibile dell’imposta sostitutiva è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data dell’1.1.2023; si dovrebbe assumere il valore indicato dall’exchange utilizzato all’1.1.2023; non si dovrebbe fare riferimento al principio dell’art. 9, comma 4, lett. a) del TUIR, per cui si assume la media dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

Come per le partecipazioni quotate, la base imponibile è assunta nel valore normale delle cripto-attività, e non nella differenza tra il valore normale e il costo o valore di acquisto.

Aliquota L’aliquota prevista per la rideterminazione del valore delle cripto-attività ammonta al 14%.
 

Versamenti

L’imposta sostitutiva è versata:

  • in un’unica soluzione, entro il 15.11.2023;
  • in modo rateale (più precisamente, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

L’imposta è versata anche con compensazione di crediti tributari nel modello F24.

Codici tributo da utilizzare 1717” (istituito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 , n. 36).
Effetti La rideterminazione del valore delle cripto-attività ha effetto ai soli fini dei redditi diversi di natura finanziaria. A norma dell’art. 1, comma 136, della legge n. 197/2022, l’assunzione del valore rivalutato non consente il realizzo di minusvalenze deducibili ai sensi del nuovo art. 68, comma 9-bis, del TUIR.

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