Ritorno dell’IRI nella delega fiscale: quando conviene?
Dal 2024 potrebbe debuttare nel nostro TUIR la possibilità di tassare in modo identico il reddito di impresa, a prescindere dalla forma organizzativa prescelta (ditta individuale,società di persone, o società di capitali). Per fare ciò sono stati fatti diversi tentativi nel passato, tutti tuttavia mai seguiti dai provvedimenti attuativi.
Si tratta, ora, qualora venisse finalmente introdotta, di valutare la convenienza ad adottare questo regime opzionale di tassazione, riservato ai soli soggetti in contabilità ordinaria, in quanto imperniato su una netta distinzione tra reddito prodotto dall’impresa e reddito prelevato dall’imprenditore.
Quali sono i tratti caratterizzanti l’intervento? È complesso poter giungere ad individuare un limite di convenienza per manifestare l’opzione. Ci sono molte variabili da considerare, comprese quelle di natura accertativa.
Certamente, però, il regime potrebbe essere conveniente se:
- il reddito di impresa è particolarmente elevato;
- non esiste una particolare propensione al prelevamento, o non vi è necessità di prelevare le somme prodotte dall’azienda;
- non vi è necessità di godere di particolari detrazioni in capo alla persona fisica, per le quali risulta necessaria l’esistenza di redditi soggetti a IRPEF.
Vi sono altri redditi ulteriori rispetto a quelli di impresa, che determinano un inasprimento delle aliquote progressive IRPEF. Tali altri redditi potrebbero, peraltro, ridurre la necessità di prelievi da parte del soggetto.
Cerchiamo di ipotizzare il funzionamento del nuovo regime con i numeri. Un processo che passa attraverso questi passaggi:
- la società o la ditta individuale determina l’imponibile con le regole del reddito di impresa;
- nel piano dei conti sarebbe opportuno introdurre una voce di costo “prelevamenti dei redditi prodotti” (o delle riserve di utili tassate separatamente, anche se questo utilizzo avverrà solo dalle annualità successive all’introduzione);
- l’ideale reddito di impresa “standard” verrà decrementato da tale voce di costo;
- tale voce di costo costituirà reddito per il titolare / soci (nel caso dell’impresa familiare si dovrà rispettare la percentuale massima di attribuzione ai familiari del 49%);
- la parte di reddito dell’impresa nettizzata dei prelievi rilevanti sarà soggetta ad imposta del 24%, imposta che sarà pagata direttamente dalla società.
Nel primo anno di ingresso al regime, si potrebbe allora produrre un piccolo problema finanziario in merito agli acconti versati, specialmente in capo alle società di persone: si sarà alimentato il “basket IRPEF”, mentre si dovrà corrispondere una imposta differente, per la quale dovrà essere varato un apposito codice tributo (probabilmente).
Si noti anche che, su una SNC, tale imposta dovrà essere imputata a conto economico, riducendo il risultato di periodo, diversamente da quanto accadeva nel passato quando l’IRPEF era corrisposta dai soci, personalmente (anche se normalmente le imposte venivano corrisposte con prelevamenti dalla società, senza però intaccare il conto economico). La particolare struttura dell’IRI determina una disapplicazione del meccanismo di tassazione per trasparenza indicato dal TUIR; senza tale precisazione vi sarebbe stato un evidente contrasto di norme.
Il regime introdotto dalla Legge di Stabilità era di natura opzionale. Probabilmente lo sarà anche con la Legge delega. Peraltro, l’aspetto più interessante all’epoca era che la scelta per l’adesione (che poi impegnava per 5 anni) doveva essere manifestata nella dichiarazione dei redditi del primo periodo del quinquennio. Quindi, dando tutto il tempo per valutare la convenienza nella primavera dell’anno successivo all’introduzione dell’IRI (quando si dovrà individuare il reddito da tassare).
Il meccanismo di funzionamento, però, come abbiamo già visto determina una necessaria valutazione dell’equilibrio esistente tra reddito prodotto e prelevamenti effettuati, cosicché si dovranno avere sin da subito le idee chiare.