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Ritorna la mini Ires (al 20%)

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Torna la mini-IRES. Per il 2025, IRES ridotta al 20% se una parte degli utili del 2024 (almeno l’80%) verrà accantonata a riserva e se una quota di essi (30%) sarà utilizzata per investimenti in beni 4.0 ovvero 5.0.

L’agevolazione è subordinata comunque al rispetto di taluni vincoli sull’occupazione. La nuova misura introdotta dalla legge di bilancio 2025 sarà valida solo per il 2025 (“periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024”) e si propone come strumento temporaneo in attesa dell’attuazione completa della riforma fiscale mediante l’adozione di un meccanismo duale dell’IRES con aliquote ridotte per le imprese che investono in beni strumentali e capitale umano (art. 6, comma 1, lett. a).

La nuova agevolazione non è sconosciuta alle imprese. Infatti, il governo ha ripreso, e semplificato, il testo di una disciplina già introdotta in passato (art. 2, dl. n. 34/2019) e poi subito cancellata (legge di bilancio 2020) in quanto estremamente complicata.

Per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari, 2025), il reddito imponibile IRES può beneficiare dell’aliquota ridotta del 20% se si verificano le seguenti condizioni:

  • almeno l’80% degli utili dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in una riserva specifica.
  • almeno il 30% degli utili accantonati deve essere investito nell’acquisizione di beni materiali e immateriali che rientrano tra quelli che possono fruire del credito transizione 4.0 e transizione 5.0. Gli investimenti dovranno essere effettuati entro ottobre 2026 (termine della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024), con investimenti minimi di Euro 20.000.
  • non deve verificarsi un calo occupazionale: nel 2025, il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere inferiore alla media del triennio precedente (2022-2024).
  • devono essere effettuate nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato: nel 2025, sarà necessario un incremento occupazionale di almeno l’1% rispetto al 2024, con almeno un dipendente aggiuntivo.
  • non deve essere stato fatto ricorso alla CIG né nel 2024 né nel 2025.

La norma si applica anche in caso di adesione al regime del consolidato e della trasparenza fiscale, con regole di coordinamento specifiche.

L’utile accantonato a riserva non potrà essere distribuito fino al 2026 (secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024), pena la decadenza dell’aliquota ridotta con restituzione della maggiore IRES dovuta (4%). L’agevolazione decade anche se i beni materiali e immateriali oggetto di investimento vengono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee o delocalizzati all’estero (anche infragruppo) entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato effettuato.

La norma rinvia a decreto del MEF per l’adozione delle disposizioni attuative della disciplina che aiuterà anche a comprendere alcuni aspetti che oggi, ad una prima lettura, appiano di dubbia interpretazione. Ad esempio, si dovrà chiarire se il 30% di utili da destinare ai nuovi investimenti sia da rapportare alla quota di utile accantonato (almeno 80%), come sembra dalla lettera della norma attuale.

Ciò significherebbe che la percentuale di utile da investire debba essere pari almeno al 24% (30% di 80%) dell’utile dell’esercizio 2024, con una percentuale che cresce all’aumentare della quota di utile accantonata. La norma identifica, poi, gli investimenti ricorrendo a quelli agevolabili ai fini del credito 4.0 e 5.0, ma senza imporre che essi godano di detti incentivi fiscali.

Ad oggi, sembra che i beni debbano rientrare tra quelli che possono fruire di tali incentivi, ma senza che la fruizione degli stessi costituisca condizione per godere dell’aliquota IRES ridotta. Nulla esclude, almeno dal dato letterale della norma, che investendo nei citati beni (4.0 e 5.0), l’impresa possa godere sia del 20% di IRES sia del credito d’imposta transizione 4.0 o 5.0. In altri termini, le agevolazioni sono cumulabili.

Le ulteriori condizioni relative all’incremento occupazionale non escludono che l’impresa possa altresì fruire dell’agevolazione di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 216/2023, consistente nella deduzione maggiorata (ai soli fini IRES) del 20% del costo del lavoro riferibile all’incremento occupazionale registrato rispetto all’esercizio precedente, prorogato dall’art. 70 del ddl di bilancio e che pare essere confermato.

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