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Ritenute sui dividendi, dubbi della Cassazione sull’ambito applicativo dell’aliquota ridotta

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Ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, l’aliquota della ritenuta di cui al primo comma della norma è ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Al riguardo, con la sentenza 10 giugno 2022, n. 25963, depositata lo scorso 2 settembre, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui tale previsione “può configurare un’indebita restrizione della libera circolazione dei capitali in violazione dell’art. 63 TFUE, nella parte in cui non assoggetta allo stesso trattamento fiscale gli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati Uniti d’America, laddove non si accerti che le due situazioni sono oggettivamente non comparabili. A tale ultimo fine, non è rilevante il riferimento al regime fiscale (cosiddetto ETT) cui sono assoggettati i fondi pensione italiani, diverso da quello (cosiddetto EET) cui sono assoggettati i fondi pensione statunitensi”.

I giudici di legittimità hanno tra l’altro ricordato che:

  1. con un orientamento recepito dalla Suprema Corte (Cass. n. 28573/2017), la Corte di Giustizia UE ha stabilito che lo Stato italiano, avendo assoggettato i dividendi distribuiti da società stabilite in altri Stati membri a un regime fiscale meno favorevole di quello applicato sui dividendi distribuiti alle società residenti, era venuto meno agli obblighi previsti dall’art. 63 del Trattato UE, ancorché le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedessero la possibilità di detrarre l’imposta trattenuta alla fonte in Italia da quella dovuta nell’altro Stato membro (sentenza 19 novembre 2009, C-540/07);
  2. pacifica essendo, dunque, la riconducibilità dell’imposizione sui dividendi all’ambito applicativo dell’art. 63, par. 1, TFUE, le misure vietate da tale ultima norma, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono anche quelle idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro;
  3. la Corte di Giustizia UE ha infatti più volte affermato che tra tali misure rientra anche il trattamento fiscale che la legislazione di uno Stato membro riservi ai dividendi versati a fondi pensione non residenti nell’Unione, precisando che, qualora lo stesso sia meno favorevole di quello che compete ai residenti, lo Stato sarebbe dissuaso da compiere investimenti nello Stato membro di interesse. Da qui la configurazione di una restrizione della libera circolazione dei capitali, vietata dall’art. 63 TFUE (sentenza 13 novembre 2019, C-641/17, punto 49; sentenza 2 giugno 2016, C-252/14, punto 28).

 

 

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