Ristorazione, nel “consumo sul posto” la vendita per asporto dev’essere prevalente
Affinché l’attività di vendita di prodotti alimentari sia qualificabile come “consumo sul posto” e non “ristorazione” (che è connotata dal “servizio al tavolo”), occorre che venga accertato, caso per caso, il carattere accessorio e non prevalente rispetto alla vendita per asporto. Il consumo sul posto, quindi, dovrebbe costituire solo una modalità di una fruizione aggiuntiva e sussidiaria rispetto alla vendita per asporto: lo ha affermato la sezione II-ter del Tar Lazio con la sentenza 28 febbraio 2020, n. 2619. Nell’ambito di tale verifica rilevano diversi indicatori, quali la tipologia degli arredi, l’offerta degli alimenti a porzione con menu di tipo ristorativo, la presenza di mescita di bevande alcoliche, ecc. I giudici amministrativi evidenziano inoltre come tale distinzione abbia rilevanti ricadute in termini di parità di trattamento e tutela della concorrenza in quanto le ristorazioni sono soggette a norme più severe.
La pronuncia in commento appare in linea con la sentenza 31 dicembre 2019, n. 8923, del Consiglio di Stato, anche se i medesimi giudici di appello in precedenza (Decisione n. 2280/2019) avevano affermato che il “servizio al tavolo” non può che identificarsi con la presenza di camerieri, così da considerare irrilevanti le ulteriori e differenti modalità di erogazione del servizio.
Si ricorda infine che, per la normativa statale, artigiano è colui che:
- esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- è iscritto all’albo previsto dall’art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.