Ristorazione: contributi anche per mense e catering per eventi
Il contributo a fondo perduto previsto – in attuazione dell’art. 58 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126) – dal D.M. 27 ottobre 2020, è destinato ai ristoranti, alle mense, agli agriturismi, ai catering per eventi, ai ristoranti degli alberghi per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, per valorizzare la materia prima dei territori. Lo ha ribadito ieri la Ministra per le politiche alimentari, agricole e forestali, Teresa Bellanova.
Si ricorda che il contributo spetta per l’acquisto, effettuato dal 15 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli della pesca e dell’acquacoltura e quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP. Sono incentivati gli acquisti, oltre che dei prodotti DOP e IGP:
- dei prodotti da vendita diretta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- di prodotti ottenuti dalla filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito;
- di prodotti ad alto rischio di spreco, individuati nell’elenco allegato al decreto in esame.
Tali acquisti sono considerati prioritari ai fini della determinazione dell’importo del contributo.
La norma prescrive inoltre che:
- l’azienda debba acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari;
- il prodotto principale non possa superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata;
- il contributo non possa mai essere superiore all’ammontare complessivo degli acquisti effettuati;
- a sua volta, l’ammontare degli acquisti non possa essere inferiore ai 1.000 euro, né superiore a 10.000 euro (importi al netto di Iva).
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai ¾ dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il beneficio spetta, anche in assenza del precedente requisito, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.