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Ristorazione collettiva e discoteche, aperto il canale telematico per l’invio delle richieste di contributo

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L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per l’invio delle richieste di accesso ai contributi a fondo perduto destinati ai soggetti che operano nel settore della “ristorazione collettiva” e nel settore delle “discoteche e sale da ballo”.

Entrambe le istanze per la richiesta del contributo vanno presentate dal 6 giugno 2022 al 20 giugno 2022 mediante procedura web disponibile nell’area autenticata del Portale Fatture e Corrispettivi o mediante invio telematico.

Con riferimento al contributo a fondo perduto per i servizi di ristorazione collettiva si ricorda quanto segue:

  1. la misura è disciplinata dall’art. 43-bis D.L. 25 maggio 2021, n. 73 del Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), attuato dal D.M. 23 dicembre 2021 e dal Provvedimento direttoriale 3 maggio 2022, n. 151077/2022;
  2. ai fini del riconoscimento del contributo, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita istanza in via telematica.

La domanda deve contenere:

  • i dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica;
  • la dichiarazione che i ricavi 2019 sono stati generati per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva e che la riduzione dei ricavi 2020 sia almeno del 15% rispetto a quelli del 2019;
  • l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che chiede il contributo;
  • il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione;
  • le dichiarazioni relative al mancato superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Ue del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442;
  • gli eventuali importi da restituire per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione della Commissione UE del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla Comunicazione della Commissione UE del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.

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