Risponde anche il mittente per il furto dell’assegno inviato tramite posta ordinaria
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a configurare un concorso di colpa del mittente.
Quest’ultimo, infatti, si è esposto volontariamente ad un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza e dal dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.
La condotta del mittente, in altre parole, può essere configurata come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza 17 dicembre 2019, n. 9769, depositata lo scorso 26 maggio.