Risoluzione consensuale del trust: chiarimenti sulle imposte ipocatastali, sulle successioni e donazioni
Con la Risposta all’istanza di interpello 30 agosto 2019, n. 355, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile – nell’ambito di una risoluzione consensuale del trust – ad un trasferimento a titolo gratuito delle quote societarie a favore del disponente da parte del trustee (effettuato con il consenso del guardiano e dei beneficiari). In tale situazione, in particolare, si rende applicabile l’ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni (contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) e delle imposte ipotecaria e catastale (contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347).
A tal fine si fa riferimento anche alle Circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 22 gennaio 2008, n. 3/E, con le quali furono forniti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione al trust dell’imposta sulle successioni e donazioni. Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:
- in Italia il trust è stato riconosciuto con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento”, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985;
- ai sensi dell’art. 2 della Convenzione richiamata, “per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o di un fine specifico”;
- l’art. 1, commi 74, 75 e 76, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha riconosciuto in Italia l’istituto del trust anche sotto il profilo tributario;
- con l’ordinanza 5 dicembre 2018, n. 31445, la Cassazione è tornata sul tema dell’imposta di donazione sulla disposizione di beni in trust.
I giudici della Suprema Corte, in particolare, hanno fornito un’analisi dei precedenti interventi (sentenze nn. 21614/2016, 13626/2018, 15468 e 15469/2018) rendendoli tra di loro coerenti, eccezion fatta per le ordinanze di inizio 2015 che sostenevano che fosse dovuta un’imposta di donazione sulla mera creazione dei vincoli. Tale orientamento, che gli stessi giudici evidenziano aver carattere minoritario, deve intendersi ormai superato, giungendo così alla conclusione che l’imposta di donazione, in linea di massima, è dovuta non tanto nel passaggio iniziale dal disponente al trustee bensì in quello finale dal trustee al beneficiario.