Risarcimento dai revisori legali
L’azione di responsabilità tesa a ottenere un risarcimento dal revisore si prescrive in cinque anni dalla data della relazione sul bilancio di esercizio. Tale termine tuttavia vale solo per l’azione esperita dalla società, mentre per le azioni sollevate dai soci o dai terzi il termine prescrizionale deve intendersi disciplinato dall’art. 2947 del codice civile, con decorrenze, dunque, da momenti diversi. È quanto si legge nell’attesa sentenza della Corte costituzionale (n. 115 dell’1/7/2024 ) con cui sono state ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Milano sull’art. 15, co. 3, del d.lgs 39//2010.
La tesi del tribunale di Milano
Con ordinanza del 6/9/2023, il Tribunale di Milano, ipotizzava la dubbia legittimità costituzionale del citato art. 15 , laddove fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità, nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione, dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.
Ciò in quanto, secondo i giudici meneghini tale termine da un lato, comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina del decorso del termine prescrizionale previsto per le azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci; dall’altro paleserebbe una irragionevolezza intrinseca, nel far decorrere il termine prescrizionale anche «quando il danneggiato non è ancora titolare del diritto risarcitorio o quando non può essere solerte nell’esercizio di quel diritto, perché il diritto non è ancora sorto o perché non può essere a conoscenza del danno che ha subito».
Inoltre, la norma contrasterebbe con l’art. 24, primo comma , Cost., in quanto la decorrenza così fissata finirebbe per contribuire significativamente a ostacolare l’esercizio effettivo in giudizio del diritto risarcitorio da parte del danneggiato.
La decisione della Consulta
Il giudice delle leggi ha ricordato che il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare la decorrenza della prescrizione e che, nel caso delle azioni risarcitorie, deve contemperare l’interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento con le esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’interesse del danneggiante a non doversi difendere a distanza di molto tempo da richieste di danni.
La Consulta ha ritenuto che, nel caso dei revisori legali, il bilanciamento realizzato dalla norma censurata non sia manifestamente irragionevole quando l’azione risarcitoria è fatta valere dalla stessa società che ha conferito l’incarico. In tale ipotesi, infatti, da un lato, il revisore è esposto a una responsabilità solidale con gli amministratori e, da un altro lato, sin dal deposito di una relazione inesatta o scorretta, il suo inadempimento produce un danno alla società che ha conferito l’incarico, la quale può già far valere una pretesa risarcitoria.
Quel medesimo termine non può invece valere per soci e terzi, i quali, fintantoché l’affidamento ingenerato dalla relazione erronea o scorretta non abbia determinato un concreto sviamento della loro autonomia negoziale, non subiscono danni. Per questi ultimi quindi dovrà applicarsi la regola generale dell’art. 2947 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal fatto illecito produttivo di danni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Conclusioni
La sentenza in commento evidenzia che ben distinti devono esser tenuti i termini di decorrenza della prescrizione per le azioni di responsabilità del revisore rispetto a quelle dei sindaci e degli amministratori. I revisori trovano infatti “nelle norme sulla prescrizione delle corrispondenti azioni di responsabilità di amministratori e sindaci un termine di comparazione del tutto precario e non adeguato a uno scrutinio incentrato sulla irragionevole disparità di trattamento”.
Tali circostanze, unitamente alle altre posizioni assunte dal giudice delle leggi dovrebbero scongiurare da dubbi di costituzionalità anche il disegno di legge approvato lo scorso 29 maggio dalla Camera dei deputati che, una volta definitivamente approvato anche dal Senato modificherà l’art. 2407 c.c., dettando alcuni parametri per la limitazione delle responsabilità dei sindaci ma anche nuovi termini prescrizionali.
Il nuovo articolo, infatti, prevede che l’azione di responsabilità verso i sindaci si prescriva nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno, termine a questo punto da ritenersi assolutamente legittimo almeno ai fini della azioni sociali di responsabilità.