Rimborso IVA II trimestre: Modello TR entro il 31 luglio e check list
Entro il prossimo 31 luglio deve essere presentato il modello TR relativo al II trimestre 2023. Dal 1° aprile si ricorda che è necessario utilizzare il “nuovo” modello TR aggiornato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 14 marzo. Il modello deve essere presentato dai contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza, ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso:
- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della Legge comunitaria n. 217/2011).
Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 542/1999, il modello è presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Se i termini cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h del D.L. n. 70/2011).
Periodo di riferimento 2023 | Termine di presentazione |
I trimestre | 2 maggio (il 30 aprile cadeva di domenica) |
II trimestre | 31 luglio |
III trimestre | 31 ottobre |
Il credito relativo al quarto trimestre può essere chiesto a rimborso o in compensazione esclusivamente nell’ambito della dichiarazione annuale.
Si propone il fac-simile di una check-list utilizzabile per attestare l’esecuzione dei controlli da parte del “certificatore” utilizzabile per attestare l’esecuzione dei controlli finalizzati al rilascio del visto di conformità, in presenza di richiesta di rimborso superiore a € 30.000. Si rammenta che l’apposizione del visto di conformità al mod. IVA TR è altresì necessaria per la richiesta per l’utilizzo in compensazione per importi superiori a € 5.000.