Rimborso I rata IMU-21 per locatori sfrattati per morosità
Con il D.M. 30 settembre 2021, pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito le modalità di rimborso della prima rata dell’IMU relativa al 2021, spettante ai proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità.
Il provvedimento attua l’art. 4-ter, comma 1, del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), il quale prevede l’esenzione dal versamento dell’IMU per l’anno 2021 relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione ad uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 giugno 2021.
La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Con il richiamato D.M. 30 settembre 2021, in particolare, si dispone quanto segue:
- il diritto al rimborso spetta per la prima rata dell’IMU relativa al 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Chi ha versato l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2021, ha diritto al rimborso dell’intero importo corrisposto;
- a tal fine occorre presentare al Comune competente un’istanza di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell’immobile, i seguenti dati:
- possesso dell’immobile;
- concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
- estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
- estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’IMU riferita all’anno 2021; e. importo di cui si chiede il rimborso;
- coordinate bancarie;
- nella dichiarazione IMU anno 2021 si deve attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione.