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Rimborsi IVA e fusioni societarie

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La risposta a istanza di interpello n. 83/2025 del 29 marzo 2025  dell’Agenzia delle Entrate affronta una complessa questione relativa ai rimborsi IVA e alla gestione delle garanzie in seguito a un’operazione di fusione societaria. Il documento analizza la posizione della società ALFA, che ha richiesto chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, con particolare riferimento all’esonero dalla presentazione di garanzie e alla sostituzione di quelle già rilasciate.

Il Quesito dell’istante – La società ALFA ha accumulato rilevanti crediti IVA a seguito di investimenti significativi effettuati negli anni 2021, 2022 e 2023. Per ottenere il rimborso di tali crediti, ALFA ha prestato garanzie attraverso la propria controllante BETA, conformemente alle disposizioni dell’articolo 38-bis, comma 5, del decreto IVA. Tuttavia, in seguito a un’operazione di fusione per incorporazione prevista per il 1° gennaio 2025, BETA verrà incorporata in ALFA, determinando l’estinzione della società garante.

L’istante ha quindi richiesto:

  1. la possibilità di presentare dichiarazioni integrative per gli anni 2021-2023 al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo di prestare garanzie;

  2. la conferma che le garanzie sostitutive già rilasciate da BETA possano essere considerate decadute e prive di efficacia o restituite dall’Ufficio competente.

La soluzione interpretativa prospettata da ALFA – ALFA ritiene di possedere i requisiti per essere considerata un contribuente “virtuoso”, beneficiando così dell’esonero dalla prestazione delle garanzie previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 38-bis. La società propone di presentare dichiarazioni integrative per gli anni interessati, includendo il visto di conformità e l’attestazione sulla solidità patrimoniale. Inoltre, sostiene che l’erogazione già avvenuta dei rimborsi IVA non dovrebbe pregiudicare tale possibilità.

Parere dell’Agenzia Entrate – L’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere articolato, evidenziando i seguenti punti chiave:

  1. Requisiti per l’Esonero dalla Garanzia
    L’articolo 38-bis prevede che i rimborsi IVA superiori a 30.000 euro possano essere eseguiti senza garanzia solo se accompagnati dal visto di conformità e da una dichiarazione sostitutiva attestante la solidità patrimoniale e la regolarità contributiva del richiedente. Tuttavia, tali elementi devono essere presenti al momento della presentazione della dichiarazione originaria o della richiesta di rimborso.

  2. Dichiarazioni Integrative
    Secondo la prassi amministrativa (Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015), è possibile integrare le dichiarazioni annuali per includere il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva solo se la fase istruttoria non è stata conclusa e il rimborso non è stato liquidato. Nel caso in esame, essendo già stati erogati i rimborsi IVA, l’istante non può più modificare le dichiarazioni originarie per cambiare la forma di garanzia scelta.

  3. Sostituzione delle Garanzie
    Con l’estinzione della società controllante BETA a seguito della fusione, l’unica forma alternativa di garanzia accettabile è quella prestata tramite titoli di Stato, fideiussioni bancarie o polizze assicurative. La durata delle nuove garanzie deve essere pari a tre anni dall’erogazione del rimborso o al periodo residuo fino alla decadenza dell’accertamento.

L’Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità per ALFA di beneficiare dell’esonero dalle garanzie tramite dichiarazioni integrative post-erogazione dei rimborsi IVA. Tuttavia, ha chiarito che ALFA può sostituire le garanzie rilasciate da BETA con altre forme previste dalla normativa, garantendo così la tutela degli interessi erariali.

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