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Riforma processo tributario. Aggiornati gli applicativi informatici

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on un avviso pubblicato sul proprio portale ufficiale, il MEF, nello specifico il Dipartimento per la giustizia tributaria, ha comunicato l’aggiornamento degli applicativi informatici dedicati al processo tributario telematico, PTT, al fine di agevolare e supportare le attività di magistrati, giudici tributari, enti impositori, difensori e cittadini.

Con le novità introdotte, il Dipartimento della giustizia tributaria ha adeguato gli applicativi presenti nel PTT e quelli in uso ai magistrati e giudici tributari e al personale amministrativo delle Corti, in conseguenza dell’attuazione della riforma del contenzioso tributario realizzata con il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.

In particolare, risultano implementate le funzionalità relative ai nuovi istituti entrati in vigore dal 4 gennaio scorso, quali:

  • l’impugnazione delle ordinanze che accolgono o respingono le istanze di sospensione dell’esecuzione degli atti oggetto del ricorso in primo grado;
  • la sentenza in forma semplificata (quando il giudice, nel corso del giudizio cautelare, rileva la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o l’infondatezza del ricorso);
  • la redazione del dispositivo della sentenza, da comunicare alle parti in causa, per garantire la conoscenza tempestiva dell’esito del giudizio;
  • le procedure delle richieste e di autorizzazione della prova testimoniale.

Con il decreto citato, tra l’altro, sono cambiate le regole per spese di giudizio, che possono essere compensate non solo in caso di soccombenza reciproca e se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, ma anche se la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio. Altra novità, è la possibilità di impugnare il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela.

Inoltre, l’art. 7  del D.Lgs. n. 220/2023, modifica la disciplina della testimonianza scritta, prevedendo che possa essere effettuata anche in via telematica la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito del dipartimento della Giustizia tributaria.

Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo trasmessogli dal testimone dopo averlo compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale.

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