Riforma fiscale. Nuove sanzioni per la dichiarazione infedele
Il D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111” ha apportato diverse modifiche al D.Lgs. n. 471/1997, rivedendo anche le sanzioni amministrative previste in ipotesi di dichiarazione infedele od omessa dichiarazione ex art. 1 del decreto citato.
Sanzioni dichiarazione infedele Redditi e Irap | ||
Disposizioni pre riforma | Disposizioni post riforma | Novità |
Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. | Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. |
In ipotesi di dichiarazione infedele si applica la sanzione del 70% (in luogo di quella “dal 90% al 180%”). |
Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, aumentata al doppio (60%). Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo (150 euro). |
Previsione di carattere novellativo, aggiunta del comma 2-bis all’art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997. |
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La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. | La sanzione di cui al comma 2 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
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La sanzione del 70% per dichiarazione infedele dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. |
Viene eliminata la previsione in base alla quale, se le violazioni sopra esposte riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di 1/3 con riguardo alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi (comma 8, D.Lgs. n. 471/97).
Sono confermate le ulteriori previsioni, commi da 4 a 7, dell’art. 1 del D.Lgs. n. 471/97.
Sanzioni dichiarazione omessa | ||
Disposizioni pre riforma | Disposizioni post riforma | Ulteriore novità |
Sanzione dal 120 al 240% |
Sanzione del 120% dell’ammontare delle imposte dovute | Nell’ipotesi in cui la dichiarazione omessa sia presentata oltre i novanta giorni, ma in ogni caso entro i termini di decadenza dell’attività di controllo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, si applica sull’ammontare delle imposte dovute, o delle ritenute non versate nel caso della dichiarazione dei sostituti d’imposta, una sanzione per omesso o tardivo versamento prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. |
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (770), si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.