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Riforma fiscale e scambi di partecipazioni

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Il D.Lgs. per la Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) approvato in esame preliminare dal Governo in data 30 aprile interviene anche in materia di scambi di partecipazioni.

L’intervento è effettuato apportando diverse modifiche all’art. 177 del D.P.R. n. 917/86, TUIR.

 

 

 

 

 

 

Permuta e neutralità fiscale

La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’art. 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3 (formulazione attuale). Con il nuovo decreto viene eliminato il riferimento all’obbligo legale o al vincolo statutario, ampliando in tal modo l’applicabilità della c.d. neutralità fiscale (non  plusvalenze o minusvalenze) anche alle ipotesi di incremento volontario della percentuale di controllo.
 

 

 

 

 

 

Conferimenti con acquisizione o incremento controllo – Nuovo comma 2 art. 177 TUIR

In caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento (neutralità fiscale). Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, la minusvalenza, determinata ai sensi del primo periodo, è deducibile, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’art. 87, nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4 (conferimenti di partecipazioni minusvalenti). Anche in questo caso, conferimenti con acquisizione o incremento del controllo, viene eliminato il riferimento all’obbligo legale o al vincolo statutario. La persona fisica tramite conferimento di partecipazioni potrà consentire alla conferitaria l’acquisizione del controllo sia in società residenti che non residenti; si veda il nuovo riferimento alle lettere a) e d) dell’art. 73 del TUIR fatto al comma 2 in materia di regime di realizzo controllato.
Conferimenti di minoranza Nuovo comma 2-bis Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

  1. le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  2. le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiaridi cui all’art. 5, comma 5.

Nei fatti (punto B) viene superata l’unipersonalità nei conferimenti di minoranza.

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