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Riforma della riscossione: dal 2025 fino a 120 rate

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Alle richieste di dilazione, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, presentate dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate riscossione potrà concedere fino a 120 rate mensili.

La novità è contenuta all’art. 13 del D.Lgs. n. 110/2024, Decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il numero di rate richiedibili dal contribuente dipende dall’importo del debito e dal fatto se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta economico-finanziaria.

Per le somme inferiori o uguali a 120.000 euro (per ciascuna richiesta di dilazione) in caso di richiesta semplice (priva di documentazione che attesti la situazione di difficoltà) da parte del contribuente che dichiara una situazione temporanea e obiettiva di difficoltà, si prevede un massimo di rate mensili in numero di 84 per richieste presentate nel 2025 e nel 2026; di 96 per richieste presentate nel 2027 e nel 2028; di 108 rate a decorrere dal 1° gennaio 2029 (vedi relazione illustrativa del Decreto in esame).

Dunque, si va oltre le 72 rate ordinariamente (rateazione ordinaria) concedibili.

Per somme inferiori a 120.000 euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta economico-finanziaria la rateazione ex art. 19 può essere concessa con un piano che prevede un numero di rate:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per somme superiori a 120.000 euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), su richiesta del contribuente che documenta la situazione di difficoltà, si prevede una ripartizione del pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Tipo di dilazione Anno concessione
2025-2026 2027-2028 2029 e seg.
<=120.000 euro Richiesta semplice
Art. 19, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, post riforma
84 96 108
<=120.000 euro Richiesta documentata
Art. 19, nuovo comma 1.1 lett b), D.P.R. n. 602/1973.
Da 85 a 120 Da 97 a 120 Da 109 a 120
>120.000 euro Richiesta documentata
Art. 19, comma 1.1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973,
Fino ad un massimo di 120 rate

Le nuove regole sulle rateazioni, non riguardano solo le cartelle esattoriali ma si applicheranno anche rispetto agli importi contestati con avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/dogane e monopoli, avvisi di addebito dell’INPS. Sugli avvisi, si deve trattare di carichi affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-riscossione (come avviene già oggi).

La dilazione a 120 rate sarà comunque operativa dal 2025, post approvazione del Decreto del Ministro dell’economia che dovrà definire le modalità di applicazione e documentazione dei suddetti parametri a cui rapportare la verifica della temporanea situazione di obiettiva difficolta.

Il medesimo Decreto dovrà individuare specifici eventi in base ai quali la situazione di difficoltà del contribuente deve considerarsi in ogni caso sussistente e specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditta individuale in regime semplificato.

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