Online i modelli per chiedere la dilazione “semplificata” delle cartelle fino a 120mila euro
L’art. 15-bis del Decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91) ha introdotto nuove norme in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
In particolare, è stato disposto quanto segue:
- l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro (in luogo dei vigenti 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. È possibile presentare una richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120mila euro. È stata quindi elevata da 60 a 120mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Tale regola si applica a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022. Il nuovo limite di 120mila euro si riferisce ad ogni singola istanza di rateizzazione;
- per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione concessi viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato;
- la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. Sono comunque validi i termini di decadenza previsti dalle varie norme varate nel periodo di emergenza Covid. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino al 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate;
- è stata resa definitiva la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. È stata inoltre estesa la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste misure si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono online, sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, i nuovi modelli per presentare l’istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva.
Nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare autonomamente la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.