Riferibili al contribuente i movimenti dei conti personali dei familiari
In materia di accertamento dell’IVA, i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente da uno stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali (nella fattispecie, l’amministratore unico della società, il suo gestore di fatto e la figlia di quest’ultimo nonché socia) possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell’attività imprenditoriale (Cass. 1° ottobre 2014, n. 20668).
Ciò, dunque, non impedisce al contribuente di dimostrare il contrario, e cioè, pur a fronte dell’utilizzazione del conto dei terzi congiunti, la giustificazione di determinate operazioni (Cass. 11 maggio 2012, n. 7296), come anche qui ben specificato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili” (Cass. 4 agosto 2010, n. 18081).
La relativa prova poi può essere evidentemente raggiunta con i normali mezzi, comprese anche le presunzioni semplici.
Tali principi sono stati ribaditi da ultimo dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 13 ottobre 2022, n. 30143.