Rientrano nell’art. 44 del Tuir le somme erogate al cittadino italiano da un Anstalt in Liechtenstein
Con la Risposta all’istanza di interpello 2 ottobre 2020, n. 433, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini Irpef delle somme erogate ad una persona fisica fiscalmente residente in Italia, da un soggetto giuridico del Liechtenstein, costituito sotto forma di “Anstalt”. In particolare, è stato precisato che tale soggetto di diritto estero possa rientrare tra le società e gli enti non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir, e che le somme percepite dal soggetto italiano costituiscano utili in base al combinato disposto dell’art. 44, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera a), del Tuir.
Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:
- l’Anstalt è una persona giuridica prevista dalla legislazione del Liechtenstein per la quale non sono previste limitazioni alle attività da essa gestibili. L’attività delle Anstalt può infatti riguardare la gestione e l’investimento di patrimoni, partecipazioni societarie e altri diritti, oppure un’attività d’impresa di ogni tipo o il perseguimento di obiettivi no-profit;
- l’Anstalt è riconosciuta anche in Italia (Cass. 15 febbraio 1993, n. 1853, e 16 novembre 2000, n. 14870;
- l’Agenzia delle Entrate esclude un’assimilazione di tale figura ai trust.
Tale conclusione è confermata anche dalla Legge 3 novembre 2016, n. 210, che ha ratificato l’Accordo tra l’Italia e il Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale.