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Riduzione dei debiti detassata anche a seguito della proroga dell’accordo di ristrutturazione

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Ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter , del Tuir, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite – pregresse e di periodo – di cui all’art. 84 , senza considerare il limite dell’80 per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’Ace (di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96, comma 4  , del medesimo Testo Unico.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 11 ottobre 2019, n. 414 , l’Agenzia delle Entrate ha affermato che tale regime di non imponibilità si applica anche nei casi in cui il termine originario di scadenza sia stato oggetto di proroga con il consenso dei creditori aderenti, attraverso una scrittura privata autenticata ed iscritta presso il Registro delle imprese. In questa situazione, quindi, si ripropongono sostanzialmente i medesimi effetti in termini di esdebitamento dei creditori, seppur in un periodo successivo a quello al termine di efficacia dell’accordo di ristrutturazione originario.

Nella fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia, infatti:

  1. l’accordo di estensione dell’efficacia dell’accordo di ristrutturazione del debito, già omologato con apposito decreto, non presentava effetti novativi, definendo una mera “estensione dell’efficacia dell’Accordo di Ristrutturazione al fine di consentire il completamento della compravendita e disciplinarne gli adempimenti tecnici”;
  2. i creditori non aderenti all’accordo di ristrutturazione erano stati interamente pagati.

Si ricorda infine che negli accordi di ristrutturazione dei debiti:

  1. viene meno il carattere della concorsualità perché l’accordo non coinvolge la generalità dei creditori ma solo la parte di essi che presta adesione all’accordo;
  2. manca il carattere dell’ufficialità, perché mentre le procedure concorsuali si aprono con un procedimento che coinvolge l’autorità pubblica, negli accordi di ristrutturazione il giudizio di omologa del tribunale non rileva ai fini del perfezionamento e dell’efficacia dell’impegno, ma interviene per rendere irrevocabili gli atti posti in esecuzione dell’accordo omologato.

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