Riduzione contributi previdenziali per artigiani e commercianti iscritti dal 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto al comma 186 dell’art. 1 la facoltà di ridurre i contributi previdenziali della gestione IVS dovuti da artigiani e commercianti (circa 4.200 euro l’anno).
È una facoltà non un obbligo. È il contribuente che deve attivarsi per esprimere tale scelta, con le modalità che verranno comunicate dall’Inps. Nel silenzio con mancata opzione, non potrà godere del dimezzamento dei contributi. Quindi, la scelta della riduzione in esame è operata dall’assicurato mediante comunicazione telematica all’INPS.
La facoltà è ammessa anche per i collaboratori familiari che, nell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.
I soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’Inps relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’Inps relativa agli esercenti attività commerciali possono chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%. Se apro la partita IVA nel 2024 come inattiva e nel 2025 diventa attiva, la possibile riduzione è fruibile se l’iscrizione all’INPS si è verificata nel 2025.
La riduzione è temporanea, cioè è riconosciuta per 36 mesi e decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società. Il montante contributivo è ovviamente anch’esso ridotto. Per i casi in cui, in seguito alla riduzione al 50%, la contribuzione si commisuri su una base di calcolo inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
La riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione. Di conseguenza, l’eventuale riduzione in esame al 50% assorbe (in via transitoria) la riduzione derivante dal regime fiscale forfetario.
Sotto il profilo della disciplina dell’UE, l’agevolazione è inquadrabile nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea.