Ridenominato il codice tributo per compensare il credito d’imposta derivante dalla cessione di crediti deteriorati
Ai sensi dell’art. 44-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, modificato da ultimo dall’art. 72, comma 1-ter , del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti indicati dalla norma.
A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione, tali crediti d’imposta possono essere:
- utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione; oppure
- ceduti ai sensi degli articoli 43-bis o 43-ter del D.P.R. n. 602/1973; oppure
- chiesti a rimborso.
Ora, con la Risoluzione 18 novembre 2020, n. 71 , l’Agenzia delle Entrate ha disposto la ridenominazione del codice tributo “6834” (istituito con la Risoluzione 24 maggio 2011, n. 57/E), da utilizzare ai fini della compensazione.