Ricorre il requisito della “autonoma organizzazione” se il professionista si avvale della collaborazione del coniuge
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini Irap il requisito della “autonoma organizzazione” (ex art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446) ricorre quando il contribuente:
- sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui superando la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria oppure meramente esecutive (in tal senso si segnalano le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12 maggio 2009, n. 12108 e 10 maggio 2016, n. 9451).
Qualora il contribuente effettui le proprie prestazioni in strutture organizzative altrui, anche di un familiare, il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre anche laddove “il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista (nella specie, del coniuge), stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio” (Cass. 18 gennaio 2017, n. 1136 e 15 febbraio 2018, n. 3792).
A conclusioni analoghe è approdata la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 27 maggio 2019, n. 21806, depositata lo scorso 29 agosto.