Richiesta crediti trimestrali Iva: i software recepiscono le ultime novità
Aggiornati i software di compilazione e di controllo relativi alla richiesta dei crediti trimestrali Iva: la nuova versione (4.0.0), in particolare, tiene conto delle novità introdotte al modello pubblicato il 22 marzo 2021.
Il modello è stato aggiornato – come spiega una nota dell’Agenzia delle Entrate – per tenere conto dell’aumento al 6,4% della percentuale di compensazione sulle cessioni di legname, disposta dal D.M. 5 febbraio 2021. L’adeguamento riguarda in particolare i righi TA4 e TB4 e i corrispondenti campi delle specifiche tecniche.
Si ricorda che il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dal 1° aprile 2021, in relazione alle istanze concernenti i crediti del primo trimestre 2021, da presentare, in via telematica, entro il prossimo 30 aprile. La precedente versione deve essere utilizzata per eventuali rettifiche di istanze presentate anteriormente al 1° aprile 2021.
Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:
- i contribuenti Iva che nel trimestre hanno realizzato un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR;
- il credito Iva infrannuale può essere chiesto a rimborso, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972:
– dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette ad Iva con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
– dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del decreto Iva per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
– dai contribuenti che nel trimestre hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
– dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente in Italia;
– dai soggetti che in un trimestre solare effettuano, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di cui all’art. 19, comma 3, lettera a-bis, del decreto Iva.