Ricercatore italiano residente all’estero: detassati i redditi prodotti in Italia
Il ricercatore italiano residente all’estero che si reca in Italia presso un ateneo per lo svolgimento di una determinata attività di ricerca, può usufruire della non imponibilità in Italia del reddito ricevuto dall’Università italiana ai sensi dell’art. 20 della Convenzione Italia/Paesi Bassi per un periodo massimo di due anni.
Rispetto alle trattenute subite dal sostituto d’imposta, potrà presentare istanza di rimborso entro il termine di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Queste sono le indicazioni contenute nella risposta n. 113/2025, avente ad oggetto: applicabilità ai ricercatori dell’esenzione prevista dall’art. 20 della Convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata con i Paesi Bassi.
In base all’art. 23 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, il residente all’estero (nel caso specifico oggetto di interpello in Olanda) è da tassare sui redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia ossia se l’attività è stata prestata nel territorio dello Stato.
Tali redditi da lavoro dipendente, ove corrisposti da un sostituto d’imposta, sono soggetti all’applicazione delle ritenute alla fonte secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La normativa domestica deve, tuttavia, essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri.
Da qui entra in gioco il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno riconosciuto nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, dall’art. 169 del TUIR e dall’art. 75 del D.P.R. n. 600/1973, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Nel caso in esame, occorre far riferimento alla Convenzione tra Italia e i Paesi Bassi, il cui art. 20, al paragrafo 1, prevede che “le remunerazioni che un professore, un altro membro del corpo insegnante o un ricercatore che è, o che era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell’altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, riceve in corrispettivo di queste attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni”.
Da ciò consegue che la Contribuente, nell’assunto che sia residente nei Paesi Bassi e che si rechi in Italia solo per lo svolgimento dell’attività di ricerca, può usufruire della non imponibilità in Italia del reddito ricevuto dall’Università italiana ai sensi dell’art. 20 della Convenzione per un periodo massimo di due anni.
Per il recupero delle ritenute subite in precedenza, potrà presentare istanza di rimborso entro il termine di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Resta impregiudicata la possibilità per l’Istante di richiedere al sostituto l’applicazione del trattamento convenzionale.