Riapertura della partita IVA e forfettario: quando è possibile applicare il regime start-up
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ll comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede un’agevolazione nei confronti dei contribuenti forfettari c.d. “start-up”, cioè di coloro che iniziano una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo. Tale agevolazione consiste nell’applicazione nei primi 5 anni di un’aliquota d’imposta sostitutiva agevolata nella misura del 5%, in luogo di quella ordinaria del 15%, che si applicherà a partire dal 6° periodo d’imposta.
Tale agevolazione è concessa a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54.
Esempio
Un artigiano inizia la propria attività il 10 maggio 2020 chiudendola il 5 luglio 2022. Nel 2024 riapre la partita IVA senza beneficiare dei requisiti start-up. L’imposta sostitutiva si determina come segue:
- Ricavi pari a 10.000 euro;
- Coefficiente di redditività 86%;
- Contributi previdenziali pari a 2.425 euro;
- Reddito 10.000 x 86% = 8.600 euro;
- (8.600 – 2.425) = 6.175 euro;
- 6.175 x 15% = 927 euro (imposta sostitutiva).
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